La donna incinta nel Medioevo a Monterappoli

Facebooktwitterby feather
ASF, Statuti delle Comunità Autonome e Soggette 506 c.059v

«Che alla donna gravida sia lecito tòrre delle frutte. Item providono et deliberarono, che a ciascuna donna gravida le sia lecito potere ire ne’ luoghi et possessioni altrui e tòrre delle frutte et cose, delle quali le venisse volontà, sanza niuna pena». La rubrica 91, l’ultima, degli Statuti medievali di Monterappoli, è davvero straordinaria, oltreché piuttosto rara nel panorama degli statuti comunali comitatini. Allora – quanto sono cambiati in tempi! – il desiderio della donna incinta poteva nascere dal vedere e dal non poter mangiare un bel frutto maturo in un campo, e siccome il nascituro di qualsiasi condizione non doveva venire al mondo con qualche “voglia”, – credenza popolare sopravvissuta fino a qualche anno fa – ecco che la disposizione inserita all’ultimo tuffo nella silloge statutaria monterappolese veniva a colmare questa importante necessità, derogando oltretutto alla rubrica 30 dello stesso statuto che stabiliva che “nessuna persona potesse entrare senza espressa licenza del padrone nelle altrui possessioni”, né tantomeno raccogliere frutti senza incorrere in una pesante sanzione. E, allora, come negare la veridicità della ricorrente affermazione secondo cui «la vita quotidiana nel Medioevo si trova soprattutto negli statuti»? Ma andiamo per ordine.

Monterappoli, panoramica aerea

Con il termine statuto nel Medioevo si designa un complesso organico di norme fondamentali per l’organizzazione e il funzionamento di un ente, di solito elaborato dai rappresentanti dell’ente stesso, talvolta imposto per ordine di un’autorità superiore. Gli statuti dei comuni rurali costituiscono oggi una fonte straordinaria per la ricostruzione dello stato dei luoghi dal punto di vista urbanistico, toponomastico, delle abitudini e delle attività quotidiane. Nel 1393 gli statutari Francesco di Tommaso, Nicoletto di Ruffino, Ghermondo di Cesare e Bertuccio di Fredi, tutti di Monterappoli, incaricati con apposito provvedimento di redigere il testo, espletate le necessarie formalità, consegnarono lo statuto in doppio originale per l’approvazione definitiva, che doveva avvenire naturalmente a Firenze. Gli approvatori fiorentini però erano inflessibili e cassavano le disposizioni ritenute lesive degli interessi della dominante, ma anche quelle che in qualche modo potessero andare contro le tradizioni. Infatti la prima approvazione, dopo le aggiunte e le cassazioni di rito, avvenne il 24 gennaio del 1395 (stile fiorentino). Lo statuto monterappolese venne volgarizzato, così come era prescritto dalla dominante al tempo. Tornando alle modifiche, un caso emblematico di cassazione è quello relativo alla rubrica 15, che si intitolava “Di non fare ardere facelline la sera di carnasciale”; gli statutari monterappolesi avevano inserito questa rubrica per impedire l’uso che allora vigeva di bruciare, durante la baldoria della sera di carnevale appunto, fusti di legno resinoso o altra legna, con grave danno economico per il comune e per le famiglie. La cassazione della rubrica permise dunque di far continuare anche a Monterappoli questo atavico uso.

Paolo SANTINI @ RIPRODUZIONE RISERVATA

Facebooktwitterby feather

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.